{"id":500,"date":"2020-11-05T09:38:41","date_gmt":"2020-11-05T08:38:41","guid":{"rendered":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/"},"modified":"2020-11-05T09:38:41","modified_gmt":"2020-11-05T08:38:41","slug":"il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/","title":{"rendered":"IL CROCIFISSO AL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Riceviamo in Redazione, e riportiamo, l&#8217;articolo a firma di\u00a0Angelo Salvi,\u00a0pubblicato su &#8220;www.centrostudilivatino.it&#8221; in data 30 ottobre 2020<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Torna d\u2019attualit\u00e0 la questione dell\u2019esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche: con l\u2019ordinanza n. 19618 del 18 settembre 2020 (<a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/crocifisso-fuori-dalle-scuole-la-questione-alle-sezioni-unite\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/crocifisso-fuori-dalle-scuole-la-questione-alle-sezioni-unite\/<\/a>) la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, rilevando nella vicenda alla medesima sottoposta una questione di particolare importanza, tale da legittimare l\u2019assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell\u2019art. 374 co. 2 cod. proc. civ.<\/p>\n<p><strong>1. La vertenza <\/strong>ha come protagonista FC, docente di ruolo di materie letterarie, il quale \u2013 invocando la libert\u00e0 di insegnamento e di coscienza in materia religiosa \u2013 sistematicamente rimuoveva il Crocifisso presente nell\u2019aula assegnata alla classe ove teneva lezione, prima di iniziare la stessa, e lo ricollocava al suo posto solo al termine della propria ora. L\u2019ordinanza chiarisce che ci\u00f2 avveniva nonostante l\u2019assemblea degli studenti avesse in precedenza espressamente deliberato nel senso di consentire che nell\u2019aula assegnata alla classe detto Crocifisso rimanesse affisso durante lo svolgimento di tutte le lezioni. Ne era poi seguito un ordine di servizio del dirigente scolastico, che aveva imposto a tutti i docenti di attenersi al deliberato dell\u2019assemblea degli studenti.<\/p>\n<p>Per tali ragioni, la condotta di FC era stata censurata dall\u2019Ufficio Scolastico Provinciale, il quale il 16 febbraio 2009 aveva inflitto al docente la sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019insegnamento per trenta giorni, motivata dalla reiterata e plateale violazione delle disposizioni impartite dal dirigente scolastico, in conformit\u00e0 al deliberato dell\u2019assemblea di classe e dal fatto che FC aveva anche proferito frasi ingiuriose nei confronti del medesimo dirigente, che di tali disposizioni aveva preteso il rispetto.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Perugia aveva respinto il gravame proposto da FC, sulla base delle seguenti considerazioni:<\/p>\n<p>\u2013 doveva escludersi il carattere discriminatorio della condotta del dirigente scolastico, in quanto l\u2019ordine di servizio licenziato dal medesimo era rivolto all\u2019intero corpo docente, non al solo FC;<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019esposizione del Crocifisso non \u00e8 lesiva di diritti inviolabili della persona n\u00e9 \u00e8, di per s\u00e9 sola, fonte di discriminazione tra individui di fede cristiana e soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose. La Corte territoriale richiama sul punto la motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo il 18 marzo 2011 per sostenere che \u00ab<em>il simbolo \u00e8 essenzialmente passivo e la sua esposizione nel luogo di lavoro, cos\u00ec come \u00e8 stata ritenuta non idonea ad influenzare la psiche degli allievi, a maggior ragione non \u00e8 sufficiente a condizionare e comprimere la libert\u00e0 di soggetti adulti e ad ostacolare l\u2019esercizio della funzione docente<\/em>\u00bb;<\/p>\n<p>\u2013 il dirigente scolastico aveva imposto agli insegnanti solo di tollerare l\u2019affissione del Crocifisso nell\u2019aula, non certo di prestare ossequio ai valori della religione cristiana e di partecipare a cerimonie con funzioni di carattere religioso, sicch\u00e9 il comportamento del ricorrente non era giustificato dalla percezione soggettiva di una violazione dei diritti di libert\u00e0.<\/p>\n<p><strong>2. Il ricorso per cassazione <\/strong>di FC si sviluppa in otto motivi, attraverso i quali il ricorrente censura la sentenza impugnata per l\u2019asserita violazione del principio costituzionale di laicit\u00e0 dello Stato, oltre che delle norme di legge che assicurano il diritto alla libert\u00e0 negativa di religione e alla libert\u00e0 di coscienza dell\u2019insegnante e del plesso normativo che tutela il lavoratore da condotte discriminatorie del datore di lavoro (nella specie lamentate nella forma della discriminazione indiretta).<\/p>\n<p>Secondo il Collegio il ricorso prospetta questioni di massima di particolare rilevanza \u00ab<em>innanzitutto perch\u00e9 sollecita una pronuncia sul bilanciamento, in ambito scolastico, fra le libert\u00e0 ed i diritti tutelati rispettivamente dal D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 1 e 2 che, garantendo, da un lato, la libert\u00e0 di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente (art. 1) e, dall\u2019altro, \u201cil rispetto della coscienza civile e morale degli alunni\u201d (art. 2), portano ad interrogarsi sui modi di risoluzione di un eventuale conflitto e sulla possibilit\u00e0 di far prevalere l\u2019una o l\u2019altra libert\u00e0 nei casi in cui le stesse si pongano in contrasto fra loro<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>La Corte \u00e8 d\u2019altro canto consapevole che \u00ab<em>vengono inoltre in rilievo temi pi\u00f9 generali perch\u00e9, come si \u00e8 evidenziato nello storico di lite, la vicenda \u00e8 stata innescata dalla richiesta, formulata dagli alunni, di ostensione nell\u2019aula scolastica di un crocifisso, e, pertanto, la risposta da dare all\u2019interrogativo di cui al punto che precede deve necessariamente tener conto delle diverse posizioni espresse da questa Corte, dalla giurisprudenza amministrativa, dal Giudice delle leggi, dalle Corti Europee in relazione al significato del simbolo, al principio di laicit\u00e0 dello Stato, alla tutela della libert\u00e0 religiosa, al carattere discriminatorio di atti o comportamenti del datore di lavoro che, in ragione del credo, pongano un lavoratore in posizione di svantaggio rispetto agli altri<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>3. L\u2019ordinanza di rimessione. <\/strong>La motivazione dell\u2019ordinanza recupera \u2013 in termini storici \u2013 le diverse posizioni assunte all\u2019inizio del XXI secolo dal Consiglio di Stato e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul valore escatologico e simbolico del Crocifisso, nonch\u00e9 quanto affermato da Corte EDU del 18 marzo 2011, Lautsi e altri c. Italia, nella quale la medesima CEDU aveva escluso la violazione dell\u2019art. 9 della Convenzione \u00ab<em>perch\u00e9 dalla sola esposizione di un \u201csimbolo essenzialmente passivo\u201d non deriva la violazione del principio di neutralit\u00e0 dello Stato<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>La Sezione lavoro ritiene tuttavia che gli argomenti di cui al caso Lautsi c. Italia non esauriscano la questione al suo esame, perch\u00e9 la fattispecie non \u00e9 in tutto sovrapponibile a quella valutata dalla Corte di Strasburgo: in questo caso il valore del simbolo viene in rilievo in relazione non all\u2019utente del servizio bens\u00ec al soggetto che \u00e8 chiamato a svolgere la funzione educativa, sicch\u00e9 \u00ab<em>si potrebbe dubitare dell\u2019asserito \u201cruolo passivo\u201d qualora all\u2019esposizione del simbolo si attribuisse il significato di evidenziare uno stretto collegamento fra la funzione esercitata ed i valori fondanti il credo religioso che quel simbolo richiama<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza di rimessione non sembra valorizzare l\u2019eredit\u00e0 pi\u00f9 importante del caso Lautsi c. Italia, che consiste nell\u2019individuazione del perimetro nel quale va delimitato il concetto di neutralit\u00e0 religiosa, essenzialmente relativo: \u201c<em>Si esige neutralit\u00e0 solo nel caso in cui lo Stato offenda i diritti religiosi personali. Se non sussiste \u2013 rispetto alle esigenze della Convenzione \u2013 offesa ai diritti religiosi personali, lo Stato non \u00e8 tenuto ad agire con neutralit\u00e0<\/em>\u201d<a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftn1\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[1]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Un assunto che nasce anche dalla consapevolezza che \u201c<em>il principio di neutralit\u00e0 \u00e8 effettivamente assai difficile da attuare in modo pieno, poich\u00e9 esso deve venire implementato in un ambiente sociale che \u00e8 carico di sedimentazioni storiche e dove quindi, per esempio, alcune religioni svolgono un ruolo assolutamente pi\u00f9 rilevante rispetto ad altre<\/em>\u201d<a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftn2\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[2]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Se riconosciamo, come appare corretto, che anche il laicismo ha un contenuto assiologico (secondo Puppinck la laicit\u00e0 \u00e9\u201c<em>una \u201cvisione\u201d, una \u201cconvinzione filosofica\u201d, alla stessa stregua di altre convinzioni e credenze che meritano rispetto<\/em>\u201d<a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftn3\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[3]<\/sup><\/a>), allora anche nel caso in esame ha senso porsi l\u2019interrogativo di Petrucciani: \u201c<em>in molti Paesi europei la festivit\u00e0 dei cristiani, la domenica, assume un forte rilievo pubblico, mentre altrettanto non pu\u00f2 dirsi per le festivit\u00e0 ebraiche o per quelle dei musulmani. Cosa dovrebbero fare le leggi dello Stato per ovviare a questa indubbia non-neutralit\u00e0? Le scuole, per esempio, dovrebbero chiudere in corrispondenza di tutte le festivit\u00e0 religiose del mondo, o non dovrebbero chiudere mai?<\/em>\u201d<a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftn4\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[4]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Anche per tali considerazioni la Corte EDU ha sinora riservato ai singoli Stati membri un margine di apprezzamento piuttosto ampio in materia di religione, che viene meno solo nel momento in cui, per effetto della norma interna di volta in volta <em>sub iudice<\/em>, lo Stato stesso cessa di aver un approccio pluralista.<\/p>\n<p><strong>4. Verso la rigida <em>laicit\u00e9<\/em> anche in Italia? <\/strong>In questo senso le Sezioni Unite rischiano di trovarsi di fronte ad un evidente aporia; ma se la soluzione fosse quella di abbandonare la via tracciata dalla Grande Camera in Lautsi c. Italia, significherebbe inevitabilmente virare verso un modello di laicit\u00e0 \u201crigida\u201d alla francese (<em>laicit\u00e9<\/em>), che si declina in termini di incompatibilit\u00e0 con la religione<a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftn5\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[5]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019altro tema di portata generale che il giudice remittente prende in considerazione \u00e8 quello relativo alla c.d. discriminazione indiretta, principio di matrice euro-unitaria portato dall\u2019art. 2, par. 2, lettera b) della direttiva 27 novembre 2000 n. 2000\/78\/CE<a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftn6\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[6]<\/sup><\/a>, recepita in Italia dal d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216.<\/p>\n<p>Rinviando \u2013 per un inquadramento generale del tema \u2013 ai pi\u00f9 specifici approfondimenti presenti su questo sito, \u00e8 interessante segnalare che l\u2019ordinanza in questione sembra ipotizzare una soluzione al conflitto sull\u2019ostensione del Crocifisso (<em>rectius<\/em>, al conflitto fra la volont\u00e0 espressa dagli alunni e quella del docente che nel simbolo non si riconosce) non pienamente condivisibile; secondo la Sezione lavoro, infatti, il principio della laicit\u00e0 dello Stato implicherebbe l\u2019impossibilit\u00e0 di operare discriminazioni fra le diverse fedi e fra credenti e non credenti, che di fatto si tradurrebbe nella contrazione della volont\u00e0 degli alunni in favore di quella del docente.<\/p>\n<p>Ma se si muove dall\u2019assunto che nell\u2019aula di una classe la parete spoglia \u00e8 il simbolo del non credente (\u00e8, cio\u00e8, l\u2019affermazione della neutralit\u00e0 agnostica dello Stato laico, relativista e secolarizzato), cos\u00ec come lo \u00e8 il Crocifisso per il cristiano, la mediazione fra le libert\u00e0 in conflitto, di cui parla Corte, dovrebbe trovarsi prendendo le mosse non dalla sola considerazione di quanto nel caso in esame fosse necessaria l\u2019esposizione del simbolo (come fa la Corte<a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftn7\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[7]<\/sup><\/a>), ma anche dalla speculare riflessione su quando ne fosse necessaria la rimozione, soppesando sulla stessa bilancia diritti e libert\u00e0 di alunni e docente.<\/p>\n<p>In questi termini assumono specifica connotazione, nel caso in esame, anche i concetti di criterio apparentemente neutro, particolare svantaggio, finalit\u00e0 legittima e mezzi appropriati e necessari, che tratteggiano la fattispecie di discriminazione indiretta nei confronti del lavoratore (art. 2 in precedenza citato).<\/p>\n<p>E\u2019 prematuro anticipare conclusioni nel momento in cui le Sezioni Unite devono ancora pronunciarsi. Ma l\u2019ordine di servizio disatteso del docente da un lato poggiava su una deliberazione dell\u2019assemblea degli studenti, dall\u2019altro era stato serenamente recepito dall\u2019intero corpo docente, eccezion fatta per FC; anche laddove nel contegno del dirigente scolastico venisse rinvenuta la fonte di un particolare svantaggio per il docente \u201cdissidente\u201d, sembra difficile escludere che la finalit\u00e0 del provvedimento fosse comunque legittima e che lo stesso costituisse un mezzo appropriato al raggiungimento dello scopo.<\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftnref1\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[1]<\/sup><\/a> G. Puppinck, <em>Il caso Lautsi contro Italia<\/em>, in <em>Stato, Chiese e Pluralismo confessionale<\/em>, Rivista telematica (<em><a href=\"http:\/\/www.statoechiese.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">www.statoechiese.it<\/a><\/em>), 2012, p. 7.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftnref2\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[2]<\/sup><\/a> S. Petrucciani, <em>Democrazia e laicit\u00e0<\/em>, in <em>Filosofia in movimento<\/em>, <a href=\"http:\/\/filosofiainmovimento.it\/democrazia-e-laicita\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">http:\/\/filosofiainmovimento.it\/democrazia-e-laicita\/<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftnref3\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[3]<\/sup><\/a> G. Puppinck, <em>op. cit.<\/em>, p. 16.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftnref4\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[4]<\/sup><\/a> S. Petrucciani, <em>op. cit.<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftnref5\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[5]<\/sup><\/a> Per un approfondimento sul tema, \u00e8 interessante la lettura di A. Scola, <em>Non dimentichiamoci di Dio<\/em>, Rizzoli, iBooks, 2013, pp. 38-24, ove l\u2019autore ben evidenzia che \u00ab<em>lo Stato cosiddetto neutrale culturalmente non \u00e8 imparziale, ma assume un orientamento secolaristico, che attraverso scelte legislative soprattutto in materie antropologicamente sensibili, diviene ostile nei confronti di identit\u00e0 culturali di matrice religiosa<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftnref6\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[6]<\/sup><\/a> Art. 2, par. 2, lettera b), direttiva 2000\/78\/CE: \u201d<em>sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare et\u00e0 o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalit\u00e0 legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all\u2019articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/#_ftnref7\" data-et-has-event-already=\"true\"><sup>[7]<\/sup><\/a> Nell\u2019ordinanza di rimessione si legge: \u00ab<em>ci si pu\u00f2 chiedere se, a fronte della volont\u00e0 manifestata dalla maggioranza degli alunni e dell\u2019opposta esigenza resa esplicita dal docente, l\u2019esposizione del simbolo fosse comunque necessaria o se non si potesse realizzare una mediazione fra le libert\u00e0 in conflitto, consentendo, in nome del pluralismo, proprio quella condotta di rimozione momentanea del simbolo della cui legittimit\u00e0 qui si discute<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>[F<em><strong>onte:<\/strong><\/em> <a href=\"https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/\">https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/il-crocifisso-al-vaglio-delle-sezioni-unite-della-cassazione\/<\/a>]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riceviamo in Redazione, e riportiamo, l&#8217;articolo a firma di\u00a0Angelo Salvi,\u00a0pubblicato su &#8220;www.centrostudilivatino.it&#8221; in data 30 ottobre 2020 Torna d\u2019attualit\u00e0 la questione dell\u2019esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche: con l\u2019ordinanza n. 19618 del 18 settembre 2020 (https:\/\/www.centrostudilivatino.it\/crocifisso-fuori-dalle-scuole-la-questione-alle-sezioni-unite\/) la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, rilevando nella vicenda alla medesima [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":501,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"class_list":["post-500","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-archivio-storico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=500"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/500\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/wp-json\/wp\/v2\/media\/501"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=500"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rinascimentoeuropeo.org\/re\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=500"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}